La Convenzione per la Protezione delle Risorse Marine
Viventi in Antartide, firmata a Canberra il 20 maggio 1980 ed entrata in vigore
nel 1982, segna il passaggio da una forma di cooperazione diretta alla
salvaguardia dell’ambiente, alla conservazione delle flora e della fauna, ad un
nuovo tipo di collaborazione, basato sull’utilizzazione economica e razionale
delle risorse naturali e su un nuovo approccio eco-sistemico.
Obiettivi:
|
La Convenzione è un accordo di cooperazione a scopo conservativo, al quale
possono aderire anche gli Stati che non sono parte del Trattato di Washington,
interessati alle attività di pesca e di ricerca nei mari antartici.
La Convenzione si propone di:
> Garantire la sostenibilità dell’ecosistema antartico, attraverso il controllo
demografico delle specie sfruttate;
> Mantenere l’equilibrio ecologico tra le specie pescate;
> Minimizzare i rischi di alterazioni eco-sistemiche a lunga reversibilità.
Membri:
Sono parti della Convenzione 32 Paesi, 7 dei quali, tuttavia, non sono membri
della Commissione (vedi punto seguente):
Stati Membri Parte della Commissione |
Data della Firma |
Data della Ratifica |
Argentina |
11 settembre 1980 |
28 Maggio 1982 |
Australia |
11 settembre 1980 |
6 Maggio 1981 |
Belgio |
11 settembre 1980 |
22 Febbraio 1984 |
Brasile |
28 Gennaio 1986 |
- |
Cile |
11 settembre 1980 |
22 Luglio 1981 |
Comunità Europea |
- |
21 Aprile 1982 |
Francia |
16 settembre 1980 |
16 Settembre 1982 |
Germania |
11 settembre 1980 |
23 Aprile 1982 |
Giappone |
12 settembre 1980 |
26 Maggio 1981 |
India |
- |
17 Giugno 1985 |
Italia |
- |
29 Marzo 1989 |
Korea del Nord |
- |
29 Marzo 1985 |
Namibia |
- |
29 Giugno 2000 |
Norvegia |
11 settembre 1980 |
6 Dicembre 1983 |
Nuova Zelanda |
11 settembre 1980 |
8 Marzo 1982 |
Polonia |
11 settembre 1980 |
28 Marzo 1984 |
Regno Unito |
11 settembre 1980 |
31 Agosto 1981 |
Russia |
11 settembre |
1980 28 Maggio 1981 |
Spagna |
- |
9 Aprile 1982 |
Sud Africa |
1 settembre 1980 |
23 Luglio 1981 |
Svezia |
- |
7 Giugno 1984 |
U.S.A. |
11 settembre 1980 |
18 Febbraio 1982 |
Ucraina |
- |
22 Aprile 1984 |
Uruguay |
- |
22 Marzo 1985 |
Stati Membri non Parte della Commissione | Data Della Ratifica |
Bulgaria |
1 Settembre 1992 |
Canada |
1 Luglio 1988 |
Finlandia |
6 Settembre 1989 |
Grecia |
12 Febbraio 1987 |
Mauritius |
23 Febbraio 1990 |
Olanda |
23 Giugno 1989 |
Perù |
20 Giugno 2001 |
Vanuatu |
7 Giugno 1990 |
Organi:
La Convenzione ha istituito tre organi:
>
La Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi (CCAMLR),
principale organo previsto dalla Convenzione, è dotata di funzioni decisionali
ed esecutive.
> La Commissione, le cui decisioni si adottano per “consensus”, ha
una competenza generale in ordine alle misure necessarie per l’attuazione degli
scopi e dei principi della Convenzione.
> Il
Comitato Scientifico, organo consultivo della Commissione, competente per tutte
le questioni scientifiche associate all’ecosistema antartico.
La Commissione:
La Commissione regolamenta e supervisiona la pesca, la ricerca e le attività scientifiche che
coinvolgono le risorse viventi e l’ecosistema marino nell’Oceano Antartico in
funzione della loro conservazione;
formula e adotta specifiche misure conservative, di osservazione e di ispezione,
finalizzate al rispetto ed al perseguimento degli obiettivi della Convenzione (i
compiti specifici di osservazione e di ispezione sono, in ogni caso, attribuiti
alle singole Parti contraenti).
In caso di violazione delle misure suddette, gli operatori dei Paesi membri sono
perseguibili secondo quanto disposto dalle leggi del rispettivo Stato di
cittadinanza. La Commissione, tuttavia, dovrà essere informata delle sanzioni
comminate.
Il Comitato Scientifico:
Organo consultivo della Commissione, competente per
tutte le questioni scientifiche associate all’ecosistema antartico:
raccoglie, cataloga e analizza i dati sulla fauna e sulla flora antartica;
sulla base dei dati raccolti, fornisce proposte e consulenze alla Commissione,
con l’ausilio dei suoi Gruppi di Lavoro Permanenti.
La Segreteria Permanente, che fornisce appoggio logistico e pratico ai lavori
degli altri due organi, in particolar modo attraverso la figura del Segretario
Esecutivo.