La Convenzione per la Protezione delle Risorse Marine Viventi in Antartide, firmata a Canberra il 20 maggio 1980 ed entrata in vigore nel 1982, segna il passaggio da una forma di cooperazione diretta alla salvaguardia dell’ambiente, alla conservazione delle flora e della fauna, ad un nuovo tipo di collaborazione, basato sull’utilizzazione economica e razionale delle risorse naturali e su un nuovo approccio eco-sistemico.

Obiettivi:


Attività di pesca su una costa del mare antartico.

La Convenzione è un accordo di cooperazione a scopo conservativo, al quale possono aderire anche gli Stati che non sono parte del Trattato di Washington, interessati alle attività di pesca e di ricerca nei mari antartici.

La Convenzione si propone di:

> Garantire la sostenibilità dell’ecosistema antartico, attraverso il controllo demografico delle specie sfruttate;
> Mantenere l’equilibrio ecologico tra le specie pescate;
> Minimizzare i rischi di alterazioni eco-sistemiche a lunga reversibilità.

Membri:
Sono parti della Convenzione 32 Paesi, 7 dei quali, tuttavia, non sono membri della Commissione (vedi punto seguente):

Stati Membri Parte della Commissione

Data della Firma

Data della Ratifica

Argentina

11 settembre 1980

28 Maggio 1982

Australia

11 settembre 1980

6 Maggio 1981

Belgio

11 settembre 1980

22 Febbraio 1984

Brasile

28 Gennaio 1986

-

Cile

11 settembre 1980

22 Luglio 1981

Comunità Europea

-

21 Aprile 1982

Francia

16 settembre 1980

16 Settembre 1982

Germania

11 settembre 1980

23 Aprile 1982

Giappone

12 settembre 1980

26 Maggio 1981

India

-

17 Giugno 1985

Italia

-

29 Marzo 1989

Korea del Nord 

-

29 Marzo 1985

Namibia

-

29 Giugno 2000

Norvegia

11 settembre 1980

6 Dicembre 1983

Nuova Zelanda

11 settembre 1980

8 Marzo 1982

Polonia

11 settembre 1980

28 Marzo 1984

Regno Unito

11 settembre 1980

31 Agosto 1981

Russia

11 settembre

1980 28 Maggio 1981

Spagna

-

9 Aprile 1982

Sud Africa

1 settembre 1980

23 Luglio 1981

Svezia

-

7 Giugno 1984

U.S.A.

11 settembre 1980

18 Febbraio 1982

Ucraina

-

22 Aprile 1984

Uruguay

-

22 Marzo 1985


 

Stati Membri non Parte della Commissione Data Della Ratifica

Bulgaria

1 Settembre 1992

Canada

1 Luglio 1988

Finlandia

6 Settembre 1989

Grecia

12 Febbraio 1987

Mauritius

23 Febbraio 1990

Olanda

23 Giugno 1989

Perù

20 Giugno 2001

Vanuatu

7 Giugno 1990


Organi:
La Convenzione ha istituito tre organi:

> La Commissione per la Conservazione delle Risorse Marine Viventi (CCAMLR), principale organo previsto dalla Convenzione, è dotata di funzioni decisionali ed esecutive.
> La Commissione, le cui decisioni si adottano per “consensus”, ha una competenza generale in ordine alle misure necessarie per l’attuazione degli scopi e dei principi della Convenzione.
> Il Comitato Scientifico, organo consultivo della Commissione, competente per tutte le questioni scientifiche associate all’ecosistema antartico.

La Commissione:

La Commissione regolamenta e supervisiona la pesca, la ricerca e le attività scientifiche che coinvolgono le risorse viventi e l’ecosistema marino nell’Oceano Antartico in funzione della loro conservazione; formula e adotta specifiche misure conservative, di osservazione e di ispezione, finalizzate al rispetto ed al perseguimento degli obiettivi della Convenzione (i compiti specifici di osservazione e di ispezione sono, in ogni caso, attribuiti alle singole Parti contraenti).
In caso di violazione delle misure suddette, gli operatori dei Paesi membri sono perseguibili secondo quanto disposto dalle leggi del rispettivo Stato di cittadinanza. La Commissione, tuttavia, dovrà essere informata delle sanzioni comminate.

Il Comitato Scientifico:
Organo consultivo della Commissione, competente per tutte le questioni scientifiche associate all’ecosistema antartico:
raccoglie, cataloga e analizza i dati sulla fauna e sulla flora antartica; sulla base dei dati raccolti, fornisce proposte e consulenze alla Commissione, con l’ausilio dei suoi Gruppi di Lavoro Permanenti.
La Segreteria Permanente, che fornisce appoggio logistico e pratico ai lavori degli altri due organi, in particolar modo attraverso la figura del Segretario Esecutivo.
 

 

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