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"NESSUN INDIVIDUO POTRA' ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA O A TRATTAMENTO O PUNIZIONI CRUDELI, INUMANE E DEGRADANTI" art 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell’ uomo del 1948 costituisce una delle più solide basi su cui il movimento abolizionista della pena di morte innesta la sua azione. La proibizione di “pene crudeli” è un imperativo pragmatico: nessuno e in nessun contesto può essere sottoposto a punizioni che facciano soffrire in modo ingiustificato. In qualsiasi forma venga inflitta e per quanto perfezionato possa essere il sistema giudiziario che l’ ha comminata, l’”uccisione di stato” provoca sempre sofferenze molto rilevanti ed è pertanto una punizione crudele in contrasto con l’essenza stessa del concetto di diritti umani. Non si deve e non si può fare una classifica per decidere se è meglio essere lasciati morire di stenti, torturati per mesi o privati delle libertà di opinione o religiosa. Ma mentre altre violazioni dei diritti umani vengono quantomeno proibite o condannate a livello teorico della leggi di tutti i paesi del mondo, la legittimazione della pena di morte nei codici penali di diverse nazioni è un' aberrazione che trasforma gli stati da primi garanti del rispetto delle libertà fondamentali a "violatori autorizzati". per opporsi alla pena di morte vi sono molti buoni motivi: il rischio di uccidere un innocente, il fatto che sia spesso inflitta in modo discriminatorio nei confronti delle minoranze o come arma di repressione da parte di regimi sanguinari, la sua inefficacia come strumento deterrente del crimine. ma la ragione principale per rifiutarla sempre e comunque dev' essere la consapevolezza che il suo impiego, anche se limitato a casi eccezionali ha effetti devastanti su tutto il sistema dei diritti umani.
LA PENA DI MORTE NEL MONDO OGGI Complessivamente i paesi che hanno completamente abolito alla pena di morte sono 122 mentre 74 quelli che ancora ne fanno uso.
FORME DI ESECUZIONE le forme di esecuzione registrate a partire dall' anno 2000 non hanno registrato grandi novità, rispetto al passato, nei modi con cui lo stato infligge la morte come punizione. In almeno due paesi - Arabia Saudita e Iraq- le condanne sono state seguite mediante decapitazione, un modo brutale che provoca grandi sofferenze poichè non sempre il boia è in grado di staccare con un solo colpo la testa del condannato. L'impiccagione, che provoca il decesso solo dopo alcuni momenti dopo soffocamento o per rottura dell'osso del collo, è stata impiegata in tanti paesi tra cui Egitto, Iran, Giappone, Giordania, Pakistan, Singapore. molto diffusa è anche la fucilazione, inflitta tra l'altro in Bielorussia, Cina, Somalia, Taiwan, Uzbekistan, Vietnam. Casi di lapidazione sono stati registrati in Afghanistan e in Iran. Il ricorso alla sedia elettrica sembra essere un'esclusiva degli Stati Uniti, che hanno però fatto scuola nelle uccisioni inflitte con iniezione letale, metodo in uso in Guatemala, Filippine e Thailandia. La Cina può permettersi di costruire stanze predisposte alle iniezioni locali e per questo motivo a partire dal 2004 hanno iniziato a diffondersi nel paese furgoni in grado di funzionare come stanze delle "esecuzioni mobili". In Giappone in particolare i condannati vengono costretti a vivere in celle perennemente illuminate, stando seduti per la maggior parte del tempo al centro del pavimento. Il momento della loro uccisione gli viene comunicato solo poche ore prima che avvenga, mentre avvocati e parenti sono avvertiti addirittura dopo la morte. LA PENA DI MORTE E I MINORENNI Il diritto internazionale non proibisce ancora in modo assoluto l'uso della pena di morte, come è invece per la tortura o per altri gravi violazioni dei diritti umani. Vi sono però alcuni atti che tendono a limitarne il più possibile l'applicazione e tra questi vanno inclusi i diversi trattati che ne proibiscono l'applicazione ai condannati minori di 18 anni all'epoca del reato di cui sono accusati ( corti minorili). E' questo un divieto sancito in modo netto, tra gli altri, dal Patto sui diritti civili e politici, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, dalla Carta africana sui diritti e il benessere dei bambini nonchè della Convenzione americana dei diritti umani. inoltre, le leggi nazionali di tutti i paesi che mantengono ancora l'uso della pena di morte proibiscono esplicitamente il ricorso a questo tipo di condanna nei confronti dei minorenni, a eccezione dell'Arabia Saudita, Cina, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Nigeria, Pakistan, Yemen e degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, in particolare, tra il 1990 e il 2003 sono la nazione che ha messo in morte il maggior numero di minorenni all'epoca del reato (19).