REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE


I viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell’educazione alla salute e allo sport.

I viaggi d’istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.

Art. 1
Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce le date di attuazione dei viaggi.

Art. 2
I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.
Per raggiungere tali obiettivi “…è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento”.
L’indispensabile “preparazione preliminare” finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Art. 3
Il Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete del viaggio e nelle linee generali le modalità d’attuazione nei suoi aspetti didattici ed economici.

Art. 4
Tale ipotesi viene deliberata dal primo Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti.

Art. 5
E’ opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. Eventuali limitate assenze degli alunni (non più di un terzo) dovranno essere adeguatamente motivate dalle famiglie.

Art. 6
Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell’aspetto didattico dal Collegio dei Docenti. Immediatamente dopo il Collegio, il Dirigente ai sensi dell’art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, provvede ad indire le gare d’appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti.
Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

Art. 7
Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno ogni 15 alunni e mai meno di due, ed impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l’obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 8
La richiesta di autorizzazione va corredata con un analitico programma del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell’iniziativa e deve essere firmata, per conoscenza, da tutto il Consiglio di Classe.

Art. 9
Per effettuare viaggi d’istruzione nel corso dell’anno scolastico non possono essere utilizzati più di sei giorni di lezione. Solo nel caso di progetti particolari e documentati connessi con la programmazione didattica verranno autorizzati viaggi di maggiore durata.

Art. 10
Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione suindicata o in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in considerazione.

Art. 11
Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione.

Art. 12
I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti. L’Istituto pagherà ai docenti la sola indennità di missione.

Art. 13
Il Consiglio d’Istituto può deliberare un contributo alle spese delle famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente normativa a sostegno del diritto allo studio.

Art. 14
I partecipanti devono astenersi dal pagamento di eventuali caparre prima di aver ottenuto l’autorizzazione del C.d’I.
Solo previo avviso della Presidenza, ciascun allievo provvederà a versare la propria quota di partecipazione tramite modulo di c.c.p. per versamento ad Enti Pubblici sul conto n. 60175205, intestato a Liceo – Ginnasio Berchet – servizio di tesoreria – via della Commenda 26 – 20122 Milano. Ogni famiglia tratterrà il relativo talloncino di ricevuta, mentre quello di attestazione del versamento dovrà essere consegnato in segreteria tramite i docenti accompagnatori.

Art. 15
Le uscite didattiche si effettuano nell’arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d’interesse storico-artistico, parchi naturali.
Nel caso di scelta diretta di vettori non pubblici occorrono:
- almeno tre preventivi chiesti dalla scuola, qualora non ci si voglia avvalere delle altre offerte già preventivamente acquisite dalla giunta compatibili coi chilometraggi e i pedaggi delle iniziative da attuare.
- dichiarazione scritta del Vettore di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative.

Art. 16
Per le uscite didattiche non valgono le date di scadenza di presentazione delle domande previste per i viaggi d’istruzione. Esse andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Capo d’Istituto.

Art. 17
Al termine di ogni viaggio di istruzione, l’insegnante referente, dovrà fare una relazione del viaggio sull’apposito modulo previsto dalla procedura relativa ai viaggi di istruzione.