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REGOLAMENTO
VIAGGI D’ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE
I viaggi d’istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività
curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente
ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a
precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello
dell’educazione alla salute e allo sport.
I viaggi d’istruzione devono contribuire a migliorare il livello di
socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di
vita diversa dalla normale routine scolastica.
Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che
viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.
Art. 1
Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce le date di attuazione dei
viaggi.
Art. 2
I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe
ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio
anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed
approvati dal Collegio dei Docenti.
Per raggiungere tali obiettivi “…è necessario che gli alunni siano
preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei
a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere
una vera e propria esperienza di apprendimento”.
L’indispensabile “preparazione preliminare” finalizzata a trasmettere le
necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale
didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti
di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.
Art. 3
Il Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete
del viaggio e nelle linee generali le modalità d’attuazione nei suoi aspetti
didattici ed economici.
Art. 4
Tale ipotesi viene deliberata dal primo Consiglio di Classe completo di
tutte le sue componenti.
Art. 5
E’ opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato.
Eventuali limitate assenze degli alunni (non più di un terzo) dovranno
essere adeguatamente motivate dalle famiglie.
Art. 6
Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell’aspetto didattico
dal Collegio dei Docenti. Immediatamente dopo il Collegio, il Dirigente ai
sensi dell’art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, provvede ad indire le gare
d’appalto tra le agenzie specializzate in turismo scolastico tenendo anche
conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti.
Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.
Art. 7
Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, devono
essere almeno uno ogni 15 alunni e mai meno di due, ed impegnarsi per
iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l’obbligo della vigilanza. Nel
caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente
provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l’insegnante di
riserva previsto obbligatoriamente nell’organizzazione del viaggio. In ogni
caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come
accompagnatore.
Art. 8
La richiesta di autorizzazione va corredata con un analitico programma del
viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento
dell’iniziativa e deve essere firmata, per conoscenza, da tutto il Consiglio
di Classe.
Art. 9
Per effettuare viaggi d’istruzione nel corso dell’anno scolastico non
possono essere utilizzati più di sei giorni di lezione. Solo nel caso di
progetti particolari e documentati connessi con la programmazione didattica
verranno autorizzati viaggi di maggiore durata.
Art. 10
Richieste di autorizzazione incomplete o prive della documentazione
suindicata o in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in
considerazione.
Art. 11
Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere
tali da creare discriminazione.
Art. 12
I costi del viaggio d’istruzione saranno a totale carico degli studenti.
L’Istituto pagherà ai docenti la sola indennità di missione.
Art. 13
Il Consiglio d’Istituto può deliberare un contributo alle spese delle
famiglie, entro gli ambiti e con le modalità previste dalla vigente
normativa a sostegno del diritto allo studio.
Art. 14
I partecipanti devono astenersi dal pagamento di eventuali caparre prima di
aver ottenuto l’autorizzazione del C.d’I.
Solo previo avviso della Presidenza, ciascun allievo provvederà a versare la
propria quota di partecipazione tramite modulo di c.c.p. per versamento ad
Enti Pubblici sul conto n. 60175205, intestato a Liceo – Ginnasio Berchet –
servizio di tesoreria – via della Commenda 26 – 20122 Milano. Ogni famiglia
tratterrà il relativo talloncino di ricevuta, mentre quello di attestazione
del versamento dovrà essere consegnato in segreteria tramite i docenti
accompagnatori.
Art. 15
Le uscite didattiche si effettuano nell’arco di una sola giornata presso
complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località
d’interesse storico-artistico, parchi naturali.
Nel caso di scelta diretta di vettori non pubblici occorrono:
- almeno tre preventivi chiesti dalla scuola, qualora non ci si voglia
avvalere delle altre offerte già preventivamente acquisite dalla giunta
compatibili coi chilometraggi e i pedaggi delle iniziative da attuare.
- dichiarazione scritta del Vettore di rispettare tutti i requisiti di
sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di
autoveicoli e di coperture assicurative.
Art. 16
Per le uscite didattiche non valgono le date di scadenza di presentazione delle
domande previste per i viaggi d’istruzione. Esse andranno presentate in
tempo utile per ottenere il consenso del Capo d’Istituto.
Art. 17
Al termine di ogni viaggio di istruzione, l’insegnante referente, dovrà fare
una relazione del viaggio sull’apposito modulo previsto dalla procedura
relativa ai viaggi di istruzione.
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