Articolo 1 -
Vita della comunità scolastica
Articolo 2 - Diritti
Articolo 3 - Doveri
Articolo 4 - Disciplina
Articolo 5 - Impugnazioni
Articolo 6 - Disposizioni finali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui
diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione
nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione
del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della
pubblica istruzione
ADOTTA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto
delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria"
Art. 1
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Vita della comunità
scolastica |
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1. La scuola è luogo di formazione e di educazione
mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di
esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità
e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto
allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia
fatta a New
York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento
italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia
comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, ANCHE ATTRAVERSO
L'EDUCAZIONE ALLA CONSAPEVOLEZZA E ALLA VALORIZZAZIONE
DELL'IDENTITÀ DI GENERE, del loro senso di responsabilità e della
loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento
di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art. 2
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Diritti
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1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e
professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso
l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli
studenti,
anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i
suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle
decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e
responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti,
con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli
studenti
un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione
della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del
materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il
proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo
rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola
secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli
studenti della
scuola media o i loro
genitori.
6. Gli
studenti hanno diritto alla libertà di
apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le
attività
curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte
dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto
dei ritmi di apprendimento e delle
esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti
stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in
essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno
di iniziative liberamente assunte dagli
studenti e dalle
loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati
a tutti gli studenti ,
anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio
regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli
studenti , a
livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni
garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della
scuola secondaria superiore, del diritto degli
studenti singoli e
associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle
associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la
continuità del legame con gli ex
studenti e con le loro associazioni.
Art. 3
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Doveri
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1. Gli
studenti sono
tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti
sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del
personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che
chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento
dei loro doveri gli studenti
sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui
all'art.1.
4. Gli studenti
sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti
sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita
scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Gli studenti
condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico
e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.
Art. 4
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Disciplina
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1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche
individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con
riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3,
al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica
e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli
organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento,
secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità
educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino
di
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla
valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né
direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente
manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate
alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è sempre offerta la
possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano
allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo
collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla
comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non
superiori ai quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto,
per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o
vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.
In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del
reato ovvero
al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile
il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi
sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo
stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza,
allo studente è consentito di iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse
durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e
sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5
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Impugnazioni
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1.Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo
4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo
328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di
cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli
studenti nella
scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media, entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola,
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del
quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su
richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli
studenti della
scuola
secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le
violazioni del presente regolamento, anche contenute nei
regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola
secondaria superiore da due studenti
designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore
designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una
persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per
la scuola media in luogo degli
studenti sono designati altri due genitori.
Art. 6
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Disposizioni finali
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1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati
previa
consultazione degli studenti
nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti
fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli
studenti
all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n.
653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica