REGOLAMENTO D’ISTITUTO


Art.1 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione della Repubblica.

Art.2 La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. Il Piano dell’Offerta formativa è coerente con esse oltre che con gli obiettivi generali ed educativi del Liceo classico e riconosce altresì le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.

Art.3 Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti della vita della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza.

TITOLO I
Ammissione, formazione classi, orario, frequenza, programmi


Art.4 Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione alcuna, compatibilmente con la capienza dei locali e con la normativa in materia. L’eventuale eccedenza di domande rispetto all’offerta sarà disciplinata sulla base di criteri determinati dal Consiglio di Istituto. All’atto dell’iscrizione sarà consegnata copia del presente regolamento. L’iscrizione comporta di per sé l’accettazione del regolamento stesso.

Art.5 Per gli iscritti alla IV ginnasio il Dirigente Scolastico procede alla formazione delle classi sulla base di criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti. Per le classi successive alla IV ginnasio eventuali richieste di cambiamento di sezione o nuovi inserimenti saranno accolti solo nei casi seriamente motivati, sentito il parere dei Consigli di classe interessati. Tale parere non è necessario per gli alunni ripetenti. L’Istituto programma attività di riorientamento per chi proviene da altri indirizzi scolastici.

Art.6 I criteri per l’orario delle lezioni sono deliberati dal Consiglio di Istituto tenuto conto, il più possibile, delle esigenze degli alunni. L’ingresso degli alunni è consentito da un quarto d’ora prima a cinque minuti dopo l’inizio delle lezioni.

Art.7 La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria. Gli alunni possono allontanarsi dall’aula durante le lezioni solo se autorizzati dagli insegnanti; la mancata partecipazione non autorizzata a singole lezioni verrà segnalata alla famiglia e al Consiglio di classe.

Art. 8 I ritardi e le assenze devono essere giustificati dalla Presidenza. Il ripetersi dei ritardi e delle assenze alla prima ora fa obbligo alla Presidenza di chiederne la motivazione e, nel caso di minorenni, di avvisare la famiglia.

Art.9 Lo studente potrà entrare alla seconda ora ed uscire un’ora prima del termine delle lezioni solo se è munito di permesso scritto della presidenza che lo rilascerà, per gli alunni minorenni, su richiesta della famiglia. Deroghe a quanto sopra potranno avvenire in caso di particolare necessità e comunque documentata, purchè l’alunno sia munito di permesso scritto della Presidenza, che lo rilascerà, per i minorenni, su richiesta della famiglia.

Art.10 Per i giorni di assenza dalle lezioni i minorenni sono tenuti a dimostrare, utilizzando l’apposito libretto, che la famiglia ne è al corrente. Le entrate e/o le uscite anticipate non possono superare il numero di cinque per quadrimestre per questa suddivisione dell'anno scolastico, quattro per il primo trimestre e sei per il secondo pentamestre con quest'altra suddivisione dell'anno scolastico. Restano escluse quelle per cause mediche debitamente documentate. In caso di assenze ingiustificate la Presidenza avverte la famiglia. Gli studenti maggiorenni firmeranno personalmente le giustificazioni delle proprie assenze.

Art.11 Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di classe può tenere conto nella attribuzione del voto di condotta. Il Dirigente segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze di dubbia giustificazione, anche su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe.

Art.12 I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti hanno finalità educativa e sono individuati da uno specifico Regolamento.

Art.13 Il POF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definite dal Consiglio di Istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il POF è adottato dal Consiglio di Istituto. In particolare tra il docente e lo studente nell’ambito del Consiglio di classe si concordano in forma esplicita e partecipata gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo e le modalità con cui raggiungerli; si esplicitano le strategie, gli strumenti di verifica e i criteri di valutazione, nonché le attività di recupero e affinamento che si rendessero necessarie (contratto formativo).

Art.14 La comunicazione dei voti agli studenti e la consegna, su richiesta, alle famiglie della fotocopia degli elaborati soggetti a valutazione rispondono ai principi di trasparenza ed efficienza: i primi sono comunicati subito dopo l’interrogazione; i secondi sono consegnati prima dell’effettuazione di un’altra prova scritta della medesima disciplina.

Art.15 Ai criteri di trasparenza si confrontano anche i criteri generali di assegnazione degli studenti alle classi secondo le indicazioni del Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.

Art.16 Il Consiglio di Istituto accerterà che tutti gli studenti ed il personale della scuola siano assicurati contro gli infortuni fin dal primo giorno di scuola utilizzando quanto disposto dall’art. 20 della legge regionale n. 59 del 9 settembre 1974.

Art.17 L’Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

TITOLO II
Uso delle attrezzature


Art.18 Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme restando le responsabilità disciplinari e penali. L’orario di accesso alla biblioteca verrà stabilito dal Consiglio di Istituto, previo accordo con l’insegnante referente della biblioteca.

TITOLO III
Agibilità della scuola


Art.19 A tutte le componenti è garantita piena libertà di pensiero e di espressione, secondo i principi della Costituzione. L’attività politica degli studenti nella scuola, articolata nelle assemblee previste dal D.D., è considerata parte integrante della formazione educativa.

Art.20 Ciascuna componente ha diritto ad associarsi all’interno della scuola e a svolgervi iniziative.
a) I documenti-manifesti devono essere affissi negli spazi a questo finalizzati e devono essere firmati dai promotori che se ne assumono ogni responsabilità. I giornali studenteschi possono essere finanziati dal Consiglio di Istituto compatibilmente con le risorse disponibili. Almeno un rappresentante delle redazioni deve depositare la firma in Presidenza.
b) Per i manifesti di origine esterna occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
c) Il sito web dell’Istituto è curato da una specifica commissione presieduta dal Dirigente.
d) Le uniche limitazioni per quanto riguarda il testo dei manifesti sono quelle previste dal Codice Penale Italiano (ad esempio sono vietati i nomi propri e gli insulti).
e) E’ vietato strappare o deteriorare i manifesti.

Art.21 Nelle ore extracurricolari la scuola è aperta a promuovere attività parascolastiche, culturali, ricreative quali strumenti integrativi della crescita culturale e civile delle sue componenti secondo quanto previsto nel POF. Gli interessati devono indirizzare richiesta scritta al Dirigente Scolastico specificando i contenuti, le finalità, le modalità e gli orari di svolgimento. La richiesta deve essere sottoscritta da un insegnante o da un genitore o da uno studente maggiorenne che assuma la responsabilità dell’iniziativa, fornisca sufficienti garanzie di ordinato svolgimento delle riunioni e si impegni a lasciare i locali puliti e in perfetto ordine. L’uso dei locali della scuola sarà concesso dal Dirigente Scolastico previa approvazione del Collegio e del Consiglio di Istituto o per loro delega. Eventuali dinieghi dovranno essere motivati. A tali iniziative potranno anche partecipare esperti estranei alla scuola, previa approvazione del Consiglio di Istituto o, per sua delega, del Dirigente. Iniziative di carattere culturale, senza scopo di lucro (quali mostre di libri o d’arte, di fotografie etc.) potranno essere organizzate anche in orario scolastico, previa autorizzazione del Dirigente e purchè non intralcino l’attività didattica.

Art.22 Le richieste di uso dei locali o delle attrezzature da parte di persone o enti esterni devono riferirsi ad un periodo di tempo non eccedente l’anno scolastico e vanno presentate prima dell’inizio dell’anno scolastico stesso, salvo i casi di esigenze straordinarie insorgenti in data successiva. La domanda deve essere inoltrata al Consiglio di Istituto e, dopo l’eventuale approvazione, alla Provincia. Il Dirigente Scolastico dovrà, a breve termine, comunicare la delibera del Consiglio di Istituto. Nella richiesta, oltre all’indicazione dell’ente o persona richiedente, saranno specificati il nome del responsabile, la data di inizio e di termine, gli orari, il programma dettagliato, la formale dichiarazione di accettazione delle norme che regolano la concessione. In caso di più richieste avranno la precedenza:
a) le iniziative promosse dai Consigli di Circolo o di Istituto nell’ambito delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche.
b) le iniziative promosse dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici.

Art.23 Le assemblee di Istituto devono essere richieste e svolgersi in base agli artt. 12 - 13 – 14 – 15 del Testo Unico D.L. 16 aprile 1944 n. 297.

Art.24 Le modalità di svolgimento delle assemblee devono essere previste da un apposito regolamento approvato dall’assemblea stessa e inviato in visione al Consiglio di Istituto secondo le norme previste dall’art. 14 del medesimo Testo Unico.

Art.25 La partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto è regolamentata dai DD.DD. Il Consiglio di Istituto può delegare il Dirigente o la Giunta o una commissione per autorizzarne la partecipazione.

Art.26 A parte eventuali esperti, che sono tenuti a farsi identificare dal Dirigente prima di entrare in assemblea, nessun altro estraneo alle componenti della scuola potrà entrare, a meno che non venga autorizzato dal Dirigente.

Art.27 I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi nella scuola sia in assemblea generale che parziale di classe, previ accordi con il Dirigente e tenendo conto della disponibilità del personale non insegnante.
 

TITOLO IV
Reclami e monitoraggio di soddisfazione dell'utenza

Art.28 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, successivamente essere sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non circostanziati.  Per facilitare la presentazione dei reclami è stato predisposto un modulo apposito disponibile all'ingresso della Segreteria Didattica ove è stata affissa un acassetta per la raccolta degli stessi.  Il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Nel medesimo arco di tempo il Dirigente deve comunque dare comunicazione del reclamo pervenuto al soggetto o al servizio interessati. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

Art.29 Allo scopo di raccogliere elementi utili al monitoraggio di soddisfazione dell'utenza, viene effettuata periodicamente una rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e agli studenti. I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte.

TITOLO V Attuazione

Art.30 Le indicazioni contenute nel presente regolamento risultano conformi con le procedure del Sistema Qualità dell'Istituto (redatte secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000).

Art.31 Ogni modifica del presente regolamento, previo esame da parte di tutte le componenti della scuola, dovrà essere approvato a maggioranza assoluta dai Consiglieri d’Istituto.