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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Art.1 La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura
il diritto
allo studio garantito a tutti dalla Costituzione della Repubblica.
Art.2 La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi
dalle sue componenti e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale
ed economico della realtà locale. Il Piano dell’Offerta formativa è coerente
con esse oltre che con gli obiettivi generali ed educativi del Liceo
classico e riconosce altresì le diverse opzioni metodologiche, anche di
gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.
Art.3 Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra
enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimidazione alla libera
e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti della vita
della scuola, manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza.
TITOLO I
Ammissione, formazione classi, orario, frequenza, programmi
Art.4 Le domande di ammissione sono accolte senza eccezione alcuna,
compatibilmente con la capienza dei locali e con la normativa in materia.
L’eventuale eccedenza di domande rispetto all’offerta sarà disciplinata
sulla base di criteri determinati dal Consiglio di Istituto. All’atto
dell’iscrizione sarà consegnata copia del presente regolamento. L’iscrizione
comporta di per sé l’accettazione del regolamento stesso.
Art.5 Per gli iscritti alla IV ginnasio il Dirigente Scolastico procede alla
formazione delle classi sulla base di criteri generali stabiliti dal
Consiglio di Istituto e dalle proposte del Collegio dei Docenti. Per le
classi successive alla IV ginnasio eventuali richieste di cambiamento di
sezione o nuovi inserimenti saranno accolti solo nei casi seriamente
motivati, sentito il parere dei Consigli di classe interessati. Tale parere
non è necessario per gli alunni ripetenti. L’Istituto programma attività di
riorientamento per chi proviene da altri indirizzi scolastici.
Art.6 I criteri per l’orario delle lezioni sono deliberati dal Consiglio di
Istituto tenuto conto, il più possibile, delle esigenze degli alunni.
L’ingresso degli alunni è consentito da un quarto d’ora prima a cinque
minuti dopo l’inizio delle lezioni.
Art.7 La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è
pertanto obbligatoria. Gli alunni possono allontanarsi dall’aula durante le
lezioni solo se autorizzati dagli insegnanti; la mancata partecipazione non
autorizzata a singole lezioni verrà segnalata alla famiglia e al Consiglio
di classe.
Art. 8 I ritardi e le assenze devono essere giustificati dalla Presidenza.
Il ripetersi dei ritardi e delle assenze alla prima ora fa obbligo alla
Presidenza di chiederne la motivazione e, nel caso di minorenni, di avvisare
la famiglia.
Art.9 Lo studente potrà entrare alla seconda ora ed uscire un’ora prima del
termine delle lezioni solo se è munito di permesso scritto della presidenza
che lo rilascerà, per gli alunni minorenni, su richiesta della famiglia.
Deroghe a quanto sopra potranno avvenire in caso di particolare necessità e
comunque documentata, purchè l’alunno sia munito di permesso scritto della
Presidenza, che lo rilascerà, per i minorenni, su richiesta della famiglia.
Art.10 Per i giorni di assenza dalle lezioni i minorenni sono tenuti a
dimostrare, utilizzando l’apposito libretto, che la famiglia ne è al
corrente. Le entrate e/o le uscite anticipate non possono superare il numero
di cinque per quadrimestre per questa suddivisione dell'anno scolastico,
quattro per il primo trimestre e sei per il secondo pentamestre con
quest'altra suddivisione dell'anno scolastico. Restano escluse quelle per cause mediche debitamente
documentate. In caso di assenze ingiustificate la Presidenza avverte la
famiglia. Gli studenti maggiorenni firmeranno personalmente le
giustificazioni delle proprie assenze.
Art.11 Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui
il Consiglio di classe può tenere conto nella attribuzione del voto di
condotta. Il Dirigente segnala alle famiglie periodicamente i casi di
numerose assenze di dubbia giustificazione, anche su richiesta del
Coordinatore del Consiglio di classe.
Art.12 I provvedimenti disciplinari a carico degli studenti hanno finalità
educativa e sono individuati da uno specifico Regolamento.
Art.13 Il POF è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di
gestione e di amministrazione definite dal Consiglio di Istituto, tenuto
conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle
associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il POF è adottato
dal Consiglio di Istituto. In particolare tra il docente e lo studente
nell’ambito del Consiglio di classe si concordano in forma esplicita e
partecipata gli obiettivi didattici ed educativi del curricolo e le modalità
con cui raggiungerli; si esplicitano le strategie, gli strumenti di verifica
e i criteri di valutazione, nonché le attività di recupero e affinamento che
si rendessero necessarie (contratto formativo).
Art.14 La comunicazione dei voti agli studenti e la consegna, su richiesta,
alle famiglie della fotocopia degli elaborati soggetti a valutazione
rispondono ai principi di trasparenza ed efficienza: i primi sono comunicati
subito dopo l’interrogazione; i secondi sono consegnati prima
dell’effettuazione di un’altra prova scritta della medesima disciplina.
Art.15 Ai criteri di trasparenza si confrontano anche i criteri generali di
assegnazione degli studenti alle classi secondo le indicazioni del Consiglio
di Istituto, sentito il parere del Collegio dei Docenti.
Art.16 Il Consiglio di Istituto accerterà che tutti gli studenti ed il
personale della scuola siano assicurati contro gli infortuni fin dal primo
giorno di scuola utilizzando quanto disposto dall’art. 20 della legge
regionale n. 59 del 9 settembre 1974.
Art.17 L’Istituto non risponde dei beni lasciati incustoditi o dimenticati
nel suo ambito.
TITOLO II
Uso delle attrezzature
Art.18 Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le
componenti scolastiche. Chiunque danneggi, asporti o distrugga le
attrezzature scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, ferme
restando le responsabilità disciplinari e penali. L’orario di accesso alla
biblioteca verrà stabilito dal Consiglio di Istituto, previo accordo con
l’insegnante referente della biblioteca.
TITOLO III
Agibilità della scuola
Art.19 A tutte le componenti è garantita piena libertà di pensiero e di
espressione, secondo i principi della Costituzione. L’attività politica
degli studenti nella scuola, articolata nelle assemblee previste dal D.D., è
considerata parte integrante della formazione educativa.
Art.20 Ciascuna componente ha diritto ad associarsi all’interno della scuola
e a svolgervi iniziative.
a) I documenti-manifesti devono essere affissi negli spazi a questo
finalizzati e devono essere firmati dai promotori che se ne assumono ogni
responsabilità. I giornali studenteschi possono essere finanziati dal
Consiglio di Istituto compatibilmente con le risorse disponibili. Almeno un
rappresentante delle redazioni deve depositare la firma in Presidenza.
b) Per i manifesti di origine esterna occorre l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
c) Il sito web dell’Istituto è curato da una specifica commissione
presieduta dal Dirigente.
d) Le uniche limitazioni per quanto riguarda il testo dei manifesti sono
quelle previste dal Codice Penale Italiano (ad esempio sono vietati i nomi
propri e gli insulti).
e) E’ vietato strappare o deteriorare i manifesti.
Art.21 Nelle ore extracurricolari la scuola è aperta a promuovere attività
parascolastiche, culturali, ricreative quali strumenti integrativi della
crescita culturale e civile delle sue componenti secondo quanto previsto nel
POF. Gli interessati devono indirizzare richiesta scritta al Dirigente
Scolastico specificando i contenuti, le finalità, le modalità e gli orari di
svolgimento. La richiesta deve essere sottoscritta da un insegnante o da un
genitore o da uno studente maggiorenne che assuma la responsabilità
dell’iniziativa, fornisca sufficienti garanzie di ordinato svolgimento delle
riunioni e si impegni a lasciare i locali puliti e in perfetto ordine. L’uso
dei locali della scuola sarà concesso dal Dirigente Scolastico previa
approvazione del Collegio e del Consiglio di Istituto o per loro delega.
Eventuali dinieghi dovranno essere motivati. A tali iniziative potranno
anche partecipare esperti estranei alla scuola, previa approvazione del
Consiglio di Istituto o, per sua delega, del Dirigente. Iniziative di
carattere culturale, senza scopo di lucro (quali mostre di libri o d’arte,
di fotografie etc.) potranno essere organizzate anche in orario scolastico,
previa autorizzazione del Dirigente e purchè non intralcino l’attività
didattica.
Art.22 Le richieste di uso dei locali o delle attrezzature da parte di
persone o enti esterni devono riferirsi ad un periodo di tempo non eccedente
l’anno scolastico e vanno presentate prima dell’inizio dell’anno scolastico
stesso, salvo i casi di esigenze straordinarie insorgenti in data
successiva. La domanda deve essere inoltrata al Consiglio di Istituto e, dopo
l’eventuale approvazione, alla Provincia. Il Dirigente Scolastico dovrà, a
breve termine, comunicare la delibera del Consiglio di Istituto. Nella
richiesta, oltre all’indicazione dell’ente o persona richiedente, saranno
specificati il nome del responsabile, la data di inizio e di termine, gli
orari, il programma dettagliato, la formale dichiarazione di accettazione
delle norme che regolano la concessione. In caso di più richieste avranno la
precedenza:
a) le iniziative promosse dai Consigli di Circolo o di Istituto nell’ambito
delle attività parascolastiche, extrascolastiche ed interscolastiche.
b) le iniziative promosse dagli Enti locali e dagli altri enti pubblici.
Art.23 Le assemblee di Istituto devono essere richieste e svolgersi in base
agli artt. 12 - 13 – 14 – 15 del Testo Unico D.L. 16 aprile 1944 n. 297.
Art.24 Le modalità di svolgimento delle assemblee devono essere previste da
un apposito regolamento approvato dall’assemblea stessa e inviato in visione
al Consiglio di Istituto secondo le norme previste dall’art. 14 del medesimo
Testo Unico.
Art.25 La partecipazione di esperti alle assemblee di Istituto è
regolamentata dai DD.DD. Il Consiglio di Istituto può delegare il Dirigente
o la Giunta o una commissione per autorizzarne la partecipazione.
Art.26 A parte eventuali esperti, che sono tenuti a farsi identificare dal
Dirigente prima di entrare in assemblea, nessun altro estraneo alle
componenti della scuola potrà entrare, a meno che non venga autorizzato dal
Dirigente.
Art.27 I Genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi nella scuola sia in
assemblea generale che parziale di classe, previ accordi con il Dirigente e
tenendo conto della disponibilità del personale non insegnante.
TITOLO IV
Reclami e monitoraggio di soddisfazione dell'utenza
Art.28 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta,
telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità
del proponente. I reclami orali e telefonici devono, successivamente essere
sottoscritti. I reclami anonimi non sono presi in considerazione, se non
circostanziati. Per facilitare la presentazione dei reclami è stato
predisposto un modulo apposito disponibile all'ingresso della Segreteria
Didattica ove è stata affissa un acassetta per la raccolta degli stessi. Il Dirigente Scolastico dopo aver esperito ogni possibile
indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e,
comunque, non oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno
provocato il reclamo. Nel medesimo arco di tempo il Dirigente deve comunque
dare comunicazione del reclamo pervenuto al soggetto o al servizio
interessati. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al
reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario.
Art.29 Allo scopo di raccogliere elementi utili al monitoraggio di
soddisfazione dell'utenza, viene effettuata periodicamente una rilevazione mediante questionari
opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e agli studenti. I
questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed
amministrativi del servizio, devono prevedere una graduazione delle
valutazioni e la possibilità di formulare proposte.
TITOLO V
Attuazione
Art.30 Le indicazioni contenute nel presente regolamento risultano conformi
con le procedure del Sistema Qualità dell'Istituto (redatte secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2000).
Art.31 Ogni modifica del presente regolamento, previo esame da parte di
tutte le componenti della scuola, dovrà essere approvato a maggioranza
assoluta dai Consiglieri d’Istituto.
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