REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO


CONSIGLIO
Art. 1
La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 2
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno durante l’anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione all’albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare l’ordine del giorno e la convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.

MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 3
La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno, fatto salvo il caso di convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa all’albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all’albo della scuola.

FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Art. 4
L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli consiglieri. In caso di urgenza l’Odg può essere integrato anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.

DEL PROGRAMMA ANNUALE O DEL CONTO CONSUNTIVO
Art. 5
Entro i termini fissati dall’O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell’Offerta formativa.

ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL’O.D.G.
Art. 6
Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano all’Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. L’inversione dei punti all’Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.

SEDE DELLE RIUNIONI
Art. 7
Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire fuori della scuola.

PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Art. 8
In conformità all’art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate del consiglio stesso.

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Art. 9
Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in apposito albo della scuola.

FACOLTA’ DI PARLARE
Art. 10
Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni specifiche membri esterni al Consiglio stesso.

CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA
Art. 11
Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori.

VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
Art. 12
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
Art. 13
I membri del Consiglio, durante l’orario di servizio, possono accedere agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta, delle deliberazioni adottate.
Art. 14
I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno voto deliberativo nelle materie di cui all’art. 6 del Testo Unico. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello stesso art. 6. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione delle materie di cui al precedente comma e di esprimere i loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 416/1974. Le votazioni per l’elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.

ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 16
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
In particolare:
-convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
-prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri istituti del medesimo distretto.
Art. 17
Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola in ordine alle sue funzioni.
Art. 18
Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio. Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate in apposito registro. Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA
Art. 19
La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio.

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
Art. 20
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine del giorno.

COMMISSIONE DI LAVORO
Art. 21
Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti, non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di minoranza.