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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO
CONSIGLIO
Art. 1
La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di
Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n.
297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001.
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 2
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno
durante l’anno scolastico. La convocazione, contenente l'ordine del giorno,
deve altresì essere resa nota a tutta la scuola mediante comunicazione
all’albo. Il Consiglio deve essere convocato inoltre ogni qualvolta ne viene
fatta richiesta da almeno sette consiglieri o dalla Giunta. Tale richiesta
di convocazione del Consiglio deve indicare l’ordine del giorno e la
convocazione deve avvenire entro gli otto giorni successivi alla richiesta.
MODALITA’ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
Art. 3
La convocazione del Consiglio deve essere diramata, a cura degli uffici di
segreteria, per iscritto, ai membri del Consiglio, almeno quattro giorni
prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno, fatto salvo il caso di
convocazione urgente per fondati motivi. Copia di convocazione è affissa
all’albo della scuola. Al fine di facilitare la partecipazione dei membri
alle sedute, il Consiglio può approvare un calendario delle riunioni per un
determinato periodo coordinandolo, ove possibile, con quello degli altri
organi collegiali. In questo caso la convocazione del Consiglio per le
sedute indicate nel calendario è eseguita mediante affissione all’albo della
scuola.
FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Art. 4
L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente sentita la
giunta e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai singoli
consiglieri. In caso di urgenza l’Odg può essere integrato anche
telefonicamente il giorno precedente la seduta.
DEL PROGRAMMA ANNUALE O DEL CONTO CONSUNTIVO
Art. 5
Entro i termini fissati dall’O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni
delle componenti della scuola, approva le linee generali per la formulazione
del bilancio. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal
Consiglio predispone il programma annuale. Copia di detto programma annuale,
così come quella del conto consuntivo, deve essere consegnata ad ogni membro
del Consiglio di regola con 15 giorni di anticipo sulla data della riunione
e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il
Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell’Offerta formativa.
ARGOMENTI URGENTI E VARIAZIONE DELL’O.D.G.
Art. 6
Per discutere e deliberare su argomenti di particolare urgenza che non siano
all’Odg è indispensabile la presenza di tutti i membri in carica e la
maggioranza di 2/3 dei voti validamente espressi. L’inversione dei punti
all’Odg può essere deliberata anche se non sono presenti tutti i membri in
carica, ma con la maggioranza dei voti validamente espressi.
SEDE DELLE RIUNIONI
Art. 7
Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola. Quando sia
deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, si può riunire fuori della
scuola.
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Art. 8
In conformità all’art. 8 della Legge n. 748 del 11/10/77 alle sedute del
C.d.I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate del
consiglio stesso.
PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI
Art. 9
Di ogni seduta a cura del segretario è redatto un processo verbale che deve
essere depositato entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e viene approvato
nella seduta successiva. Ciascun consigliere ha diritto di prenderne
visione. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in
forma scritta e, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di
approvazione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicate in
apposito albo della scuola.
FACOLTA’ DI PARLARE
Art. 10
Il Consiglio di Istituto può invitare con diritto di parola su questioni
specifiche membri esterni al Consiglio stesso.
CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI DELLA SCUOLA
Art. 11
Il Consiglio prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di
garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, può
decidere di consultare gli altri organi collegiali della scuola. Il
Consiglio inoltre prende in esame eventuali proposte formulate da regolari
assemblee degli studenti e dei genitori.
VALIDITA’ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI
Art. 12
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più
uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni ufficiali
prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
Art. 13
I membri del Consiglio, durante l’orario di servizio, possono accedere agli
uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti
relativi alle materie di competenza del Consiglio. Ogni membro può chiedere
al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della
Giunta, delle deliberazioni adottate.
Art. 14
I rappresentanti degli studenti che hanno compiuto il 18° anno di età hanno
voto deliberativo nelle materie di cui all’art. 6 del Testo Unico. Gli
studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto
deliberativo sulle materie di cui al primo e secondo comma. Lettera b) dello
stesso art. 6. Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione
delle materie di cui al precedente comma e di esprimere i loro parere, che
deve essere tenuto nella massima considerazione.
ELEZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 15
Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall’art. 5 del D.P.R.
n. 416/1974. Le votazioni per l’elezione del Presidente avvengono a
scrutinio segreto. In caso di assenza o di impedimento del Presidente egli
verrà sostituito nelle sue funzioni dal più anziano dei genitori eletti.
ATTRIBUZIONE DEL PRESIDENTE
Art. 16
Il Presidente assicura il regolare funzionamento del consiglio e svolge
tutte le necessarie iniziative per favorire una gestione democratica della
scuola e nella piena realizzazione dei compiti del Consiglio.
In particolare:
-convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari
provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
-prende e mantiene i contatti con i presidenti del Consiglio di altri
istituti del medesimo distretto.
Art. 17
Il Presidente ha diritto di disporre dei servizi di segreteria della scuola
in ordine alle sue funzioni.
Art. 18
Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del
Consiglio. Le delibere, estrapolate dal verbale, vengono riportate in
apposito registro. Il segretario ha il compito di redigere il processo
verbale dei lavori e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e
le deliberazioni del Consiglio.
ATTRIBUZIONE DELLA GIUNTA
Art. 19
La Giunta esecutiva ha i compiti istruttori ed esecutivi rispetto
all’attività del Consiglio.
CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA
Art. 20
La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l’indicazione dell’ordine
del giorno.
COMMISSIONE DI LAVORO
Art. 21
Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa,
può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare
importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la
pluralità di indirizzi. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere
deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le
modalità stabilite dal Consiglio. Le Commissioni di lavoro, per meglio
adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio,
sentire esperti della materia, scelti anche tra studenti, genitori, docenti,
non docenti. Le proposte della Commissione di lavoro al Consiglio saranno
formulate da una relazione, eventualmente accompagnata da una relazione di
minoranza.
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