REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI


LE COMPETENZE
Art. 1
Come si evince dalla normativa vigente il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella didattica - educativa - formativa.
Art. 2
Entro tale ambito ogni suo intervento deve essere il risultato di un attento lavoro collegiale mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.
Art. 3
E’ammessa alla riunione la sola componente docente oltre al Dirigente Scolastico, salvo diversa deliberazione collegiale, sempre e comunque a maggioranza qualificata (metà più uno dei votanti).
Art 4.
Durante la seduta è richiesto un comportamento che consenta a tutti un'attiva partecipazione ai lavori.

LA CONVOCAZIONE
Art. 5
Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto dal Dirigente Scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima.
Art. 6
Il Collegio, anche su iniziativa di un solo componente, può deliberare l'inserimento di uno o più punti all'O.d.g. per la seduta successiva.
Art. 7
Contestualmente alla convocazione del Collegio, la Presidenza pubblica tutto il materiale informativo in merito agli argomenti all’ordine del giorno.

ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA
Art. 8
Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In particolare:
- apre e chiude la seduta
- dà la parola, guida e modera la discussione
- cura l’ordinato svolgersi dei lavori
- stabilisce la sequenza delle votazioni;
In relazione al decreto n. 44 del 01/02/2002, il Dirigente Scolastico:
- predispone il programma per l’attuazione del POF
- realizza il programma nell’esercizio dei compiti e delle sue funzioni
- comunica la nomina dei collaboratori della dirigenza
Art. 9
Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.
Art. 10
Il Segretario del Collegio, designato di norma dal Dirigente Scolastico tra i collaboratori, sovrintende alla stesura del processo verbale, che deve contenere le deliberazioni e gli atti della riunione; se richiesto ne dà lettura. Le richieste di variazione del verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale oggetto di approvazione.
Art. 11
Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà affisso in bacheca interna alla sala insegnanti, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la definitiva approvazione nella seduta successiva.

ATTRIBUZIONI DEL COLLEGIO
Art. 12
Premesso che il Collegio dei docenti elabora il POF sulla base delle norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999, tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di Istituto sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti, il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, e dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo:
- cura la programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;
- formula proposte al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi e l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;
- provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e tempestività;
- propone al Consiglio di Istituto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
Art. 13
Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti si articola in commissioni di lavoro da individuare nelle seguenti aree:

  1. monitoraggio/qualità
  2. orientamento in uscita
  3. didattica
  4. biblioteca
  5. interventi e servizi per gli studenti (CIC)
  6. utilizzazione delle tecnologie informatiche.

Ogni commissione può articolarsi in sottocommissioni finalizzate allo studio e al raggiungimento di obiettivi specifici e alla realizzazione di servizi prefissati dal POF.


Art. 14
Il coordinatore delle commissioni e sottocommissioni è di norma il docente eletto per la funzione strumentale o, in via subordinata, un docente eletto fra i membri della commissione.

 Art. 15
 Le Funzioni Strumentali insieme al Dirigente Scolastico, al suo Vicario, al DSGA, a due Rappresentanti degli studenti e due Rappresentanti dei genitori, costituiscono una Commissione di Coordinamento al fine di:
 a - predisporre il progetto POF per l’anno successivo
 b - favorire la gestione unitaria di tutte le attività previste dal POF
 c - assicurare la maggior qualità possibile ai processi formativi
 d - attuare una valutazione dell’efficacia del POF

 e - sovrintendere alla informazione, al sito web e a tutto ciò che riguarda l’immagine pubblica dell’Istituto

 f - predisporre le iniziative culturali aperte al territorio.
La commissione di Coordinamento si riunisce su iniziativa del Dirigente Scolastico secondo un calendario fissato dal Dirigente stesso ogni anno scolastico.  In particolare per quanto riguarda il punto a- la Commissione avrà il compito di predisporre per il Collegio di fine anno scolastico un quadro il più possibile organico di tutti i progetti che si intendono attuare nel corso dell’anno scolastico successivo.

 

-         Art. 16

I progetti da inoltrare alla Commissione di Coordinamento, possono provenire da:

-         Riunioni per classi di concorso

-         Consigli di classe

-         Comitato genitori

-         Comitato studentesco

-         Personale ATA

 Ogni iniziativa proposta deve contenere tutti gli elementi descrittivi necessari a valutarne l’efficacia e deve essere presentata sull’apposito modello.


VALIDITA’ DELLE SEDUTE
Art. 17
Il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei presenti. La seduta è valida se è presente la metà + uno dei componenti.
Art. 18
Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.
Art. 19
Le sedute del Collegio sono, di norma, prioritarie su qualsiasi altra attività del personale docente.

LAVORI DELLE SEDUTE
a. la discussione
Art. 20
I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; con decisione unanime è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.
Art. 21
E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.g.. La richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa.
Art. 22
Sugli argomenti compresi all'O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta.
Art. 23
Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.
Art. 24
Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre all'eventuale dichiarazione di voto.
Art. 25
La durata degli interventi nella discussione di ogni punto al'O.d.g. non può superare i 5 minuti; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 3 minuti per l'illustrazione della stessa.
Art. 26
Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.
Art. 27
Ogni docente ha diritto di replica una sola volta per ogni argomento all'Ordine del giorno per un tema non superiore a due minuti.
Art. 28
Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto.
Art. 28 bis
Le comunicazioni del Dirigente Scolastico in apertura di seduta, così come i temi o i quesiti posti dai membri del Collegio in relazione al punto “Varie” conclusivo della seduta, non sono di norma soggetti a discussione.

b. le votazioni
Art. 29
Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.
Art. 30
Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.
Art. 31
Tutte le votazioni avvengono per voto palese. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale.
Art. 32
Una proposta di delibera è approvata:
1. se votata all'unanimità
2. se votata a maggioranza
Nel caso 2 si distinguono due tipi di maggioranza:
- maggioranza relativa (metà + uno dei votanti a favore), richiesta per mozioni riguardanti questioni di indirizzo didattico vincolanti tutti i docenti;
- maggioranza (per tutte le altre proposte e iniziative, la cui attuazione non coinvolge l'intero corpo docente). In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.
Art. 33
Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.
Art. 34
Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.
Art. 35
Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa (metà + uno dei votanti).