REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI


Art. 1. Diritto di assemblea
• Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea a livello di classe di corso e di istituto, secondo le modalità previste dai successivi articoli.
• L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola alla assemblea stessa
Art. 2. Funzione
• Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO

Art. 3. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.
• L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
• La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea o 10 giorni in caso l’assemblea si svolga al di fuori dell’edificio scolastico.
• In caso di necessità o di particolare urgenza il Dirigente può consentire lo svolgimento dell’assemblea su richiesta del solo Presidente dell’Assemblea e con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso.
Art. 4. Svolgimento
• L’Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
Art. 5. Partecipazione di esperti
• Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o, su delega dello stesso, dal Dirigente.
Art. 6. Presidenza
• Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell’Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se presiedere l’Assemblea o delegare un altro studente.
Art. 7. Vigilanza
• Il presidente dell’Assemblea, o il suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’Assemblea d’Istituto.
• Il Dirigente ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea
 

ASSEMBLEE DI CLASSE

Art. 8. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel limite di due ore, poste, anche non consecutivamente, nella stessa giornata.
• L’Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate.
• L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. La richiesta di convocazione dell’Assemblea va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento.
Art. 9. Verbale
• Dell’assemblea va redatto apposito verbale che va restituito il giorno stesso, anche mediante inserimento nel diario di classe.
 

ASSEMBLEE DI CORSO

Art. 10. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di corso al mese nel limite di due ore. Possono riunirsi in assemblee di questo tipo anche classi che, pur non facendo parte dello stesso corso abbiano interessi in comune (es. organizzazione gite di classe o classi gemelle nel ginnasio). Non è consentito richiedere nello stesso mese sia l’assemblea di corso che quella di classe.
• L’Assemblea di corso viene richiesta dalla maggioranza dei rappresentanti o degli studenti delle classi interessate.
• La richiesta di convocazione dell’Assemblea va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento, dandone comunicazione ai docenti delle ore di lezione in cui è prevista l’assemblea.
Art. 11. Verbale
• Dell’assemblea va redatto apposito verbale che va restituito il giorno stesso in vicepresidenza.
 

COMITATO STUDENTESCO D’ISTITUTO

Art. 12. Comitato studentesco
• Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all’art. 13 c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli orientamenti di tutti gli studenti dell’Istituto e l’organo di organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
• È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale.
• Esso “può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto”, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5
• Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo stesso.
Art. 13. Direttivo
• Vengono eletti il Presidente e un Vicepresidente.
• Il Comitato Studentesco nomina al proprio interno un Segretario, il cui compito è di redigere i verbali delle sedute.
Art. 14. Compiti del presidente
• Compito del Presidente è garantire l’esercizio democratico dei diritti degli studenti nelle riunioni del Comitato Studentesco.
• Il presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente dell’Assemblea come previsto dall’articolo 6 di questo regolamento
• Il Presidente ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni.
• Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente o ad altri.
• Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.
• Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco; ne concorda col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le integrazioni all’ordine del giorno.
• Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre componenti interne all’Istituto e con gli enti esterni (associazioni, istituzioni, etc.).
Art. 15. Commissioni
• Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.
Art. 16. Convocazione
• Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
• Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di lezione, per un massimo di 8 ore in un anno scolastico.
• Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma precedente.
• L’ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3.
• La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
• In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico, questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà di integrare con proprie proposte l’ordine del giorno anche al di fuori dei limiti temporali previsti dal c. 5.
Art. 17. Assenze
• La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli impegni ufficiali dei rappresentanti di classe e va tenuta presente nella programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al Presidente.