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REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE
DEGLI STUDENTI
Art. 1. Diritto di assemblea
• Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di
riunirsi in assemblea a livello di classe di corso e di istituto, secondo le
modalità previste dai successivi articoli.
• L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee anche per
consentire agli interessati di partecipare attivamente con diritto di parola
alla assemblea stessa
Art. 2. Funzione
• Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore
costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento
dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione
culturale e civile degli studenti.
ASSEMBLEA DI ISTITUTO
Art. 3. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel
limite delle ore di lezione di una giornata.
• L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del
comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
• La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere comunicati al
dirigente scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento
dell’assemblea o 10 giorni in caso l’assemblea si svolga al di fuori
dell’edificio scolastico.
• In caso di necessità o di particolare urgenza il Dirigente può consentire
lo svolgimento dell’assemblea su richiesta del solo Presidente
dell’Assemblea e con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso.
Art. 4. Svolgimento
• L’Assemblea di Istituto può articolarsi in assemblee di classi
parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee
possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo.
Art. 5. Partecipazione di esperti
• Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati
dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto o, su
delega dello stesso, dal
Dirigente.
Art. 6. Presidenza
• Il Presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di
presidente dell’Assemblea Studentesca decidendo di volta in volta se
presiedere l’Assemblea o delegare un altro studente.
Art. 7. Vigilanza
• Il presidente dell’Assemblea, o il suo delegato, garantisce
l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’Assemblea
d’Istituto.
• Il Dirigente ha potere d’intervento nel caso di violazione del regolamento
o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea
ASSEMBLEE DI CLASSE
Art. 8. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese nel
limite di due ore, poste, anche non consecutivamente, nella stessa giornata.
• L’Assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o
dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta deve essere
firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate.
• L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della
settimana durante l’anno scolastico. La richiesta di convocazione
dell’Assemblea va depositata in vicepresidenza almeno tre giorni prima dello
svolgimento.
Art. 9. Verbale
• Dell’assemblea va redatto apposito verbale che va restituito il giorno
stesso, anche mediante inserimento nel diario di classe.
ASSEMBLEE DI CORSO
Art. 10. Convocazione
• E’ consentito lo svolgimento di una assemblea di corso al mese nel limite
di due ore. Possono riunirsi in assemblee di questo tipo anche classi che,
pur non facendo parte dello stesso corso abbiano interessi in comune (es.
organizzazione gite di classe o classi gemelle nel ginnasio). Non è
consentito richiedere nello stesso mese sia l’assemblea di corso che quella
di classe.
• L’Assemblea di corso viene richiesta dalla maggioranza dei rappresentanti
o degli studenti delle classi interessate.
• La richiesta di convocazione dell’Assemblea va depositata in
vicepresidenza almeno tre giorni prima dello svolgimento, dandone
comunicazione ai docenti delle ore di lezione in cui è prevista l’assemblea.
Art. 11. Verbale
• Dell’assemblea va redatto apposito verbale che va restituito il giorno
stesso in vicepresidenza.
COMITATO STUDENTESCO
D’ISTITUTO
Art. 12. Comitato studentesco
• Il Comitato studentesco è previsto dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 all’art. 13
c. 4 come espressione dei rappresentanti di classe degli studenti. Esso è
quindi la legittima espressione e rappresentanza della volontà e degli
orientamenti di tutti gli studenti dell’Istituto e l’organo di
organizzazione autonoma della partecipazione degli studenti alla vita
scolastica: collabora alla salvaguardia dei diritti e all’espletamento dei
doveri degli studenti senza discriminazione alcuna.
• È costituito da tutti i rappresentanti di classe. È integrato, senza
diritto di voto, dai rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di
Istituto e nella Consulta Provinciale.
• Esso “può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio
di Istituto”, come previsto dal D.Lgs. cit. art. 13 c. 5
• Nessuno può parlare a nome del Comitato Studentesco se non delegato dallo
stesso.
Art. 13. Direttivo
• Vengono eletti il Presidente e un Vicepresidente.
• Il Comitato Studentesco nomina al proprio interno un Segretario, il cui
compito è di redigere i verbali delle sedute.
Art. 14. Compiti del presidente
• Compito del Presidente è garantire l’esercizio democratico dei diritti
degli studenti nelle riunioni del Comitato Studentesco.
• Il presidente del Comitato Studentesco esercita le funzioni di presidente
dell’Assemblea come previsto dall’articolo 6 di questo regolamento
• Il Presidente ha il compito di preparare le riunioni del Comitato e di
dare esecuzione alle deliberazioni assunte in tali riunioni.
• Nessuna delega può essere data a tempo indeterminato al Presidente o ad
altri.
• Il Comitato designa gli studenti che eventualmente sono chiamati a
collaborare nei gruppi di lavoro e nelle articolazioni del Collegio Docenti.
• Il Presidente presiede le riunioni del Comitato studentesco; ne concorda
col Dirigente Scolastico gli orari di convocazione e, se necessario, le
integrazioni all’ordine del giorno.
• Il Presidente rappresenta gli studenti nei rapporti con le altre
componenti interne all’Istituto e con gli enti esterni (associazioni,
istituzioni, etc.).
Art. 15. Commissioni
• Il Comitato Studentesco può nominare delle commissioni di lavoro.
Art. 16. Convocazione
• Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni due mesi. In caso di mancata
convocazione, il Comitato può sollecitarla al Presidente, tramite richiesta
sottoscritta da almeno 1/10 dei suoi componenti.
• Di norma può essere consentita una sola riunione al mese in orario di
lezione, per un massimo di 8 ore in un anno scolastico.
• Il Comitato può essere convocato dal Presidente, da 1/3 dei rappresentanti
di classe o anche dal Dirigente Scolastico, ma esclusivamente per
comunicazioni importanti ed urgenti o per esigenze organizzative della vita
scolastica non realizzabili diversamente. Le sedute convocate su richiesta
del Dirigente Scolastico non sono computate nelle ore di cui al comma
precedente.
• L’ordine del giorno e la data della convocazione devono essere presentati
al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni scolastici di preavviso, salvo
casi di urgenza per cui il termine è ridotto a 3.
• La convocazione ed il relativo ordine del giorno vengono comunicati dalla
scuola a mezzo circolare a tutti i membri del Comitato Studentesco.
• In caso di necessità di convocazione da parte del Dirigente Scolastico,
questo preavvisa il Presidente del Comitato Studentesco, che ha la facoltà
di integrare con proprie proposte l’ordine del giorno anche al di fuori dei
limiti temporali previsti dal c. 5.
Art. 17. Assenze
• La partecipazione alle riunioni del Comitato Studentesco fa parte degli
impegni ufficiali dei rappresentanti di classe e va tenuta presente nella
programmazione didattica. Gli assenti dovranno presentare giustificazione al
Presidente.
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