Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet"

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CIRCOLARE N. 110

A tutto il personale

 Oggetto: “Bonus Famiglia” – D.L. 185 del 29/11/2008 art.1

 

            Come è noto l’art.1 del D.L. 185 del 29/11/2008, prevede per il solo 2009 la concessione di un “Bonus Straordinario” per “famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza”. La misura del beneficio varia in funzione del n° di componenti del nucleo familiare, di eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare.

 

1.       200 euro solo ai “pensionati” unici componenti del nucleo familiare e con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;

2.       300 euro per il nucleo familiare di due componenti con un reddito complessivo non superiore a 17.000 euro;

3.       450 euro per il nucleo familiare di tre componenti, qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 17.000 euro;

4.       500 euro per il nucleo familiare di quattro componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;

5.       600 euro per il nucleo familiare di cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 20.000 euro;

6.       1.000 euro per il nucleo familiare di oltre cinque componenti qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 22.000 euro;

7.       1.000 euro per il nucleo familiare con componenti portatori di handicap qualora il reddito complessivo familiare non sia superiore a 35.000 euro.

Il bonus in questione è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Si evidenziano alcuni criteri stabiliti dalla norma per la concessione del bonus:

le scadenze indicate dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione della domanda sono:

    • 31 gennaio 2009 - se riferita ai redditi 2007;
    • 31 marzo 2009 - se riferita ai redditi 2008;
  • la presentazione della richiesta può essere inoltrata dal richiedente direttamente al sostituto d’imposta presso il quale presta l’attività lavorativa o ai soggetti autorizzati a norma dell’art. 3, comma 3, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, in particolare a CAF e professionisti autorizzati che trasmetteranno la richiesta al sostituto d’imposta.
  • i beneficiari devono essere residenti in Italia e il bonus può essere percepito, ricorrendone i requisiti, una sola volta, o in riferimento ai redditi del 2007 o in riferimento al reddito del 2008; la scelta può essere operata valutando situazioni di convenienza annuale (2007 o 2008) legate al reddito totale del nucleo ed alla sua composizione.
  • ai fini della composizione del nucleo familiare e del relativo reddito complessivo, la condizione di familiare a carico del richiedente deve rispettare la disposizione che i redditi del soggetto a carico non possono essere superiori ad euro 2.840,51 all’anno.
  • ad eccezione del coniuge, se un soggetto fa parte anagraficamente del nucleo familiare, ma non è a carico del richiedente, non deve essere considerato nell’autocertificazione presentata.
  • qualora nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, il bonus spetta a prescindere dal numero dei componenti ed il reddito complessivo dello stesso nucleo non deve superare i 35.000 euro.

il decreto legge in questione stabilisce che le autocertificazioni acquisite devono essere conservate per tre anni ed esibite a richiesta dell’amministrazione finanziaria.

 

Milano, 19 gennaio 2009

 

Il Collaboratore Vicario
Prof.ssa Raffaella E. Fantelli

Il Dirigente Scolastico
dr. Alessandro Gullo

 


Certificato n. 214661