Liceo Ginnasio "Giovanni Berchet"

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CIRCOLARE N. 169

Ai docenti coordinatori delle classi terze liceo

  Oggetto: Nuova normativa Esame di Stato 2007

  Si trasmette in allegato un sunto dei punti salienti della normativa relativa all’esame di stato emanata ad oggi.

 Milano, 5 febbraio 2007

Il Collaboratore Vicario
(Prof.ssa Raffaella E. Fantelli)

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Innocente Pessina)

 


Sistema Qualità
Certificato n. 152456


Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007

Art. 13

Preclusioni alla nomina

1. I presidenti e i commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella scuola di servizio, nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

 

Art. 14

Docenti part-time

1. I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di commissario interno. I medesimi docenti, qualora ne abbiano titolo, hanno facoltà di presentare la scheda di partecipazione agli esami di Stato come presidenti o commissari esterni.

2. Qualora vengano nominati, i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi vengono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione agli esami, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

 

LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università 

Art. 1.

(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi: a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di

scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione; b) 0missis

Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio.

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti

professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano

dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella

risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

 

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007. Nota esplicativa degli aspetti connessi alla legge 11/1/2007 n.1.

 

Occorre comunque sottolineare che all'origine del riconoscimento della preparazione dello studente si colloca la valorizzazione del lavoro dei docenti, per il quale la nuova legge dispone la sostanziale continuità di metodi e contenuti attraverso la conferma delle modalità di svolgimento delle prove adottate negli anni precedenti.
Al fine di fornire alle istituzioni scolastiche un quadro articolato dei profili costitutivi del nuovo esame, se ne esplicitano qui di seguito gli aspetti salienti, che troveranno formale sistemazione nell'annuale Ordinanza Ministeriale, di imminente emanazione.

 

1-                 Ammissione all'esame di stato

La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art. 3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico si sottolinea l'esigenza che i Consigli di classe rivolgano una particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione dello studente che tenga conto, come enunciato nella legge all'art. 1, capoverso art. 3-comma 1, delle conoscenze e delle competenze da lui acquisite nell'ultimo anno del corso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificatamente motivata.

2- Abbreviazione per merito

L'abbreviazione di un anno per merito viene consentita, ai sensi del comma 2 dell'art.1, agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
L'istituto dell'abbreviazione si configura cioè come una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.

3- Prove scritte e colloquio

Nella imminente sessione d'esame 2007 nessuna modifica interverrà nelle modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta, per le quali restano vigenti le disposizioni contenute rispettivamente nei DD.MM. 23/4/2003, n.41 e 20/11/2000, n.429.
Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge, come enunciato dall'art.1, capoverso art.3-comma 4, della legge, "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso".
Deve ritenersi comunque rientrante tra gli argomenti di interesse multidisciplinare l'eventuale presentazione, da parte dei candidati, di esperienze di ricerca e di progetti in forma di tesina, preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole.
E' d'obbligo, inoltre, nel corso del colloquio, provvedere alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
Il colloquio, nel rispetto della sua natura multidisciplinare, non può considerarsi interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopraindicate e se non abbia interessato tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo secondo la normativa vigente.

 

4- Composizione della Commissione giudicatrice La presenza nella Commissione di sei componenti, tra i quali alcuni titolari di insegnamenti di più discipline, e quella del Presidente, munito anch'egli di competenze disciplinari specifiche, assicurano allo svolgimento dell'esame, in particolare alla conduzione del colloquio, quel carattere di multidisciplinarità previsto dalla legge.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

 

5- Punteggio  Come per il saldo dei debiti contratti negli anni precedenti, la nuova ripartizione del punteggio di credito scolastico non potrà essere operante nel corrente anno scolastico; conseguentemente, il punteggio massimo attribuibile al colloquio resta fissato nella misura massima di punti 35 e quello del credito scolastico di punti 20.
Nessuna modifica è intervenuta nella determinazione del punteggio massimo complessivo (100 punti) da attribuire al termine delle prove.
Già dalla sessione d'esame 2007 è consentita l'attribuzione della lode ai candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei punti.

6- Indicazioni operative

Ad integrazione della presente nota, si richiama l'attenzione dei Dirigenti scolastici e dei docenti sulla necessità di porre in essere già da quest'anno, nelle classi antecedenti l'ultima, anche di intesa con le famiglie, ogni iniziativa utile a favorire negli studenti il recupero dei debiti contratti la cui insolvenza non potrà più consentire tra due anni l'ammissione all'esame.